Dopo la lettera della Asl Brindisi i chiarimenti della riconversione della comunità “Eridano dopo di noi” in gruppi appartamento
La lettera con cui ASL Brindisi ha comunicato ai familiari degli ospiti della comunità socio-riabilitativa “Eridano Dopo di Noi” che, poiché ERIDANO non aveva aderito alle preintese per la riconversione della comunità in RSA ai sensi del nuovo regolamento regionale n. 5/2019 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”, era necessario che individuassero una struttura idonea al trasferimento ed il contestuale sollecito ai distretti per adoperarsi in tal senso ha suscitato un po’ in tutte le persone coinvolte, lavoratori compresi, agitazione, ansia, malumore ma anche tante voci, infondate, circa uno svuotamento di massa ed una prossima chiusura di Eridano.
Ovviamente le cose non stanno così ed ho ritenuto opportuno in questo giorno di festa, che sarebbe stato incoerente organizzare se le cose stessero così, fare un po’ di chiarezza.
Quando il regolamento sopra citato offriva alle preesistenti comunità l’opportunità di convertirsi in RSA così come declinate all’interno dello stesso, all’art. 9, comma 3 recitava espressamente “Diversamente, le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono mantenere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 e mantenere la status di strutture socio assistenziali.”
Senza alcun dubbio come cooperativa, congiuntamente a dipendenti e familiari, formalizzammo alla Regione Puglia la nostra decisione di mantenere lo status di comunità in quanto quello assolutamente più idoneo a proseguire il percorso riabilitativo intrapreso dai nostri ospiti.
Tuttavia con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 2444 – Approvazione regolamento “Regolamento regionale di modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5” all’art. 3 comma 7 viene così modificato “La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’istanza di accreditamento deve intendersi quale rinuncia
ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamenta nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8 della L.R. n. 9/2017”.
Nonostante tutte le interlocuzioni e le argomentazioni addotte circa l’incoerenza di riportare, indipendentemente dai risultati raggiunti e gli obiettivi fissati nel progetto individuale, all’interno di un contesto sanitario ed assistenziale, non ci è stata data opportunità alcuna in tal senso ma, al contrario, con l’approvazione del regolamento regionale n. 3 del 26 marzo 2021 la comunità socio-riabilitativa ex art. 57 veniva esclusa dal novero delle strutture socio-assistenziali presenti nel precedente regolamento con l’abrogazione del relativo articolo.
Tuttavia, fino ad oggi, non avendo avuto nessuna comunicazione ufficiale di chiusura, non essendoci stato alcun trasferimento e, soprattutto, avendo avuto indicazioni ASL Brindisi di continuare a corrispondere in deroga la quota sanitaria per la presa in carico degli ospiti, “Eridano Dopo di Noi” ha continuato ad operare secondo gli standards organizzativi della comunità ed un organico composto principalmente da educatori ed OSS.
Oggi ASL Brindisi, con cui, a differenza del passato, abbiamo avuto modo di avere un confronto chiaro, corretto, rispettoso delle reciproche posizioni, non avendo avuto più indicazioni dagli uffici regionali circa il comportamento da assumere nei nostri confronti, non potendosi permettere di continuare a pagare, giustamente, una struttura che, nei fatti è priva di autorizzazione ha avviato l’iter di cui sopra.
La scelta di Eridano rispetto a questa situazione è quella di non abbandonare la propria vocazione rispetto ad un intervento riabilitativo che sia a carattere sociale ed inclusivo e pertanto una riconversione avverrà ma non in RSA bensì in gruppi appartamento.
Il progetto di riconversione di Eridano, a differenza della direzione intrapresa dalle politiche sociosanitarie in Puglia, è perfettamente in linea con la legge 112/2016 cosiddetta del “Dopo di Noi”. Recita infatti all’art. 1: “La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e’ volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilita’. 2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilita’ grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.” All’art. 4 comma a) specifica inoltre la seguente finalità: “attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilita’ grave di cui all’articolo 1, comma 2”. Eridano, nella sua azione sociale di presa in carico delle persone con disabilità ha sempre messo al centro gli interessi della persona e non quelli economici dell’impresa e sempre si è ispirata a quei principi che oggi la legge 112 meglio individua e cristallizza. In prima persona, con il lavoro all’interno della Consulta Welfare del Forum Nazionale del Terzo Settore ho direttamente contribuito alla stesura di questa e successive leggi e mi sono battuto, finché è stato possibile, affinché la comunità socio-riabilitativa, presente nella regolamentazione di tutte le altre regioni, non fosse cancellata come tipologia di struttura per la presa in carico delle persone con disabilità prive di riferimento familiare. Il processo di riconversione in gruppi appartamento, proprio per l’impostazione familiare già posseduta in partenza dalla nostra comunità, non prevede interventi di particolare rilevanza:
• da un punto di vista strutturale, agevolati dalla disposizione su 3 piani dei precedenti 15 posti, sarà sufficiente intervenire con l’installazione, all’interno di due bagni in eccesso sul piano primo e secondo, di uno spazio cucina mantenendo per le camere gli standards preesistenti che sono di gran lunga superiori a quelli richiesti;
• da un punto di vista dell’organico sarà parzialmente ridotto – sebbene si proverà a reinserire il personale in esubero con contratto a tempo indeterminato presso altri servizi – ma il trasferimento degli ospiti gravemente compromessi consentirà paradossalmente di riservare ai rimanenti maggiori attenzioni;
• dal punto di vista della sostenibilità, sebbene verranno meno le risorse della ASL ed il gruppo appartamento non abbia rette definite, l’obiettivo è che, costruito un adeguato progetto di vita, ogni ospite possa attingere per la propria residenzialità alle risorse messe a disposizione dalla stessa legge 112 o frequentare il Centro Diurno e ricevere una compartecipazione socio-sanitaria per la frequenza di questo.